venerdì 9 agosto 2013


FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI: OPINIONI AL CIRCOLO DELLA CONCORDIA.

 

Arnolfo: ci provano, ancora una volta e in tutti i modi, a violare l’articolo uno della Costituzione: il finanziamento pubblico ai Partiti esce dalla porta e, con la benedizione un po’ di tutti, rientra addirittura dal portone centrale.

Rocco: caro Arnolfo….tutti quanti ci dicono, quasi a rete unificate, che senza finanziamento pubblico ai Partiti la democrazia è in pericolo.

Onorio: il fatto grave è che trattasi, nonostante i numerosi scandali che non hanno visto esente quasi nessun Partito, di richieste senza pudore.

Venanzio: l’On. Bindi, l’altra mattina a Omnibus su la 7, ha detto che “senza finanziamento pubblico ai Partiti c’è corruzione!”

Alfredo: ma finora, qualcuno dovrebbe dire alla Bindi, che è stato anche il fiume di denaro pubblico ad alimentare la malapianta della corruzione. E la corruzione non ha salvato proprio nessuno; nemmeno il piccolo Partito di Di Pietro che in non poche Regioni non è stato un modello da seguire ( diciamolo pure: è stato un modello negativo) nell’utilizzo dei finanziamenti ai gruppi consiliari regionali.

Romano: per non parlare, poi, di tutto quello che è emerso quando la Gabanelli a Report ha dedicato un              servizio nel corso del quale è stato intervistato l’ex Deputato Di Pietro.

Lorenzo: il problema è delicato. Mi sia permesso di chiedere il parere al nostro amico il Prof. Vezio.

Vezio: grazie! Una premessa mi sembra doverosa: il mio sarà un giudizio non politico ma tecnico.

Sergio: prof.  che differenza c’è tra i due giudizi?

Vezio: il primo      è un giudizio espresso dagli incompetenti;

            il secondo è un giudizio espresso dai competenti.       

Il mio  ovviamene sarà un giudizio esclusivamente tecnico.

Sergio: prof. siamo qui ad ascoltarla.

Vezio: le leggi, Costituzione alla mano, si dividono in due grandi categorie:

-           appartengono  alla prima     categoria quelle leggi per le quali la parola ultima spetta al Parlamento;

-          appartengono  alla seconda categoria quelle leggi per le quali la parola ultima spetta al popolo.

Le leggi della prima categoria sono disciplinate dall’art. 75 della Costituzione il quale dice che “non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”.

Trattasi di cinque tipi di legge dal contenuto indicato dalla stessa Costituzione. Cinque leggi, come voi vedete, limitate nel numero per le quali la parola finale spetta sempre e comunque al Parlamento. E’ una eccezione alla democrazia diretta e, in quanto tale, è giusto che sia limitata a pochi casi.

 

Per tutte le altre leggi ( che sono quelle appartenenti alla seconda categoria )  si applica l’art. 1 della Costituzione il quale dice che “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

Questo articolo va letto nel senso che per tutte le leggi ( tranne quelle cinque di cui alla prima categoria e previste dall’art. 75 della Costituzione ) la parola finale, a richiesta, spetta al popolo che può abrogarle con voto referendario: è questo quello che  vuol dire l’art. 1 Cost. quando dice “nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

Ora, poiché la legge sul finanziamento pubblico ai partiti non è tra le cinque leggi di cui all’art. 75, la parola finale, se richiesta, spetta al popolo sovrano.

Questa è l’impalcatura costituzionale su cui oggi in Italia, Costituzione alla mano, si reggono il potere e la funzione legislativa. Ne consegue che quando il Parlamento legifera su una materia sulla quale s’è già pronunciato il popolo sovrano con referendum abrogativo, riproponendo la situazione prereferendaria, espropria il popolo sovrano: questo esproprio” è il punto critico delle leggi quando il Parlamento, disattendendo il responso referendario, legifera nuovamente sulla stessa materia.

Venanzio: prof. ci spieghi, però, come si sono svolte le cose in tema di “finanziamento pubblico ai Partiti”.

Vezio: stavo passando proprio all’illustrazione dei vari passaggi che ha caratterizzato tutta  la vicenda legislativa sul nostro tema in questione. Ebbene:

-          il Parlamento   italiano nel 1974 con la legge n. 195  introduce, per la prima volta, nell’Ordinamento giuridico italiano il   finanziamento pubblico ai Partiti;

-          il popolo italiano nell’aprile del 1993 con un voto referendario, che vede il 90,3% dei  votanti favorevoli all’abrogazione, cancella la legge n. 195 del 1974.           

 Dopo il risultato referendario, tenendo conto di quanto abbiamo fin qui detto, la partita si sarebbe dovuta considerare definitivamente chiusa. La parola finale spetta, in casi del genere, al popolo sovrano e il popolo aveva negato con il 90,3% il finanziamento pubblico ai Partiti.

Non fu così e il Parlamento, in palese violazione degli articoli 1 e 75 della Costituzione, approva lo stesso anno la legge n. 515 del 10.12.1993.

Con questa legge e con tutte quelle che sono state approvate successivamente è stato di fatto ripristinato e sostanzialmente incrementato il finanziamento Pubblico ai Partiti. Bisogna dire che i Partiti nell’occasione sono stati anche “furbi” nel prendere in giro gli italiani: hanno cambiato la parola finanziamento sostituendola con la locuzione “contributo per le spese elettorali”. Ma miei cari amici Voi capite che anche il finanziamento introdotto nel 1974 serviva anche a finanziare le campagne elettorali. Perché vi dico questo? Per dimostrarvi, ancora una volta, come il Parlamento nell’occasione abbia palesemente violato la volontà del popolo costituzionalmente garantita non solo formalmente, ma anche sostanzialmente. E purtroppo con la nuova legge che vogliono approvare continueranno a violare la Costituzione.

Sergio: caro Prof. la ringraziamo  a nome di tutto il Circolo della Concordia per questa lucida illustrazione.

Romano: cari amici prima di sciogliere le fila per la cena permettetemi di dire che i giornalisti Stella e Rizzo non hanno avuto, se così stano le cose, solamente fantasia nel definire la nostra classe politica “LA CASTA”.

Onorio: direi che non hanno fatto altro che fotografare la realtà della  politica italiana.

Vezio:  in effetti quello usato da Stella e Rizzo é senz’altro il termine più appropriato per definire senza tanti eufemismi lo status di cui oggi gode la nostra classe politica.

 

2 commenti:

  1. Risposte
    1. Il problema è la Corte Costituzionale: piacerà anche a lei questa lettura della nostra Costituzione?
      Speriamo...
      Giuseppe Castronovo

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