Caro Castronovo
Consentici di proseguire, per i lettori del tuo blog, nell’esame del Redditometro al fine di evidenziarne un altro punto di palese illegittimità, nella speranza che il Governo Monti provveda ad eliminarli con l’urgenza del caso.
Il Decreto del 24.12.2012 che approva il Redditometro così recita all’articolo 5:
“Le disposizioni del presente Decreto si rendono applicabili…..a decorrere dal 2009”
Ciò vuol dire una cosa semplice: IL REDDITOMETRO E’ RETROATTTIVO!
Per questo, se saremo rieletti, chiederemo immediatamente l’eliminazione della retroattività perché è illegittima.
Dove sta l’illegittimità?
La legge n. 212 del 27.7.2012 “Disposizioni…Statuto dei diritti del Contribuente” detta due principi di ordine generale:
Art. 1 Principi generali
“Le disposizioni della presente legge…costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente …”
Art. 3 Efficacia temporale delle norme tributarie
“Salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo..”
Poiché questi due principi non sono stati rispettati il Redditometro è illegittimo!.
La retroattività prevista nel Redditometro viola l’art. 1 della legge n. 212/2000 anche perché modifica tacitamente e non espressamente la legge n. 212/2000.
La retroattività viola anche un principio generale del nostro Ordinamento giuridico che colloca le varie norme in una scala gerarchica in cui la norma di grado superiore condiziona la vita e la validità della norma di grado inferiore e per converso la norma di grado inferiore non può mai modificare la norma di grado superiore.
Ora un Decreto Ministeriale, che è senz’altro di grado inferiore rispetto alla legge, non poteva introdurre la retroattività espressamente vietata dalla legge n. 212/2000
Il redditometro per i motivi sopra esposti è palesemente illegittimo e per questo ne chiederemo la modifica immediata con l’eliminazione della retroattività.
Grazie per l’ospitalità.
Gli Onorevoli
Cencio e Straccio
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