martedì 21 aprile 2015

SOSTITUZIONE DEI DISSENZIENTI ALLA RIFORMA ELETTORALE: E SE RENZI AVESSE VIOLATO L’ARTICOLO 67 DELLA COSTITUZIONE?

Totò:  colleghi… avete visto?
Romano: che cosa?
Totò: Renzi ha operato l’impensabile!
Leo: a cosa ti riferisci?
Totò:  ha cacciato dalla Commissione Affari Costituzionale i  dieci componenti del suo stesso  Partito Democratico che non aderivano alla riforma  della legge elettorale così come proposta dallo stesso Renzi.
Giacomo:  è un fatto senza precedenti sia per il numero degli epurati  (dieci) che per le personalità coinvolte: l’ex Segretario Bersani, Cuperlo…  ed altri.
Alessio: che giudizio dai dell’operazione portata avanti da Renzi?
Giacomo: non essendo un esperto di Diritto parlamentare dò volentieri la parola al Prof. Vezio.
Vezio: amici miei…. con questa sostituzione (se non vogliamo usare eufemismi diciamo pure espulsione) viene di fatto superato l’articolo 67 della Costituzione il quale dispone che “ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”.  Questa norma, amici miei, ha costituzionalizzato il divieto del  “mandato imperativo”.
E sebbene siano trascorsi quasi settant’anni dall’approvazione della nostra Costituzione, riteniamo che questa disposizione mantenga tuttora un proprio specifico significato: è uno  strumento di difesa contro i rischi di interventi perturbatori dell’autonomia e della libertà del singolo parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni.
Giacomo: prof. ma il comportamento di Renzi , che quale Segretario del Partito Democratico ha di fatto irreggimentato il comportamento dei parlamentari del P. D. in seno alla Commissione Affari costituzionali, è compatibile con l’art. 67?
Vezio: rispondo all’amico Giacomo richiamando la Corte costituzionale la quale con la decisione n. 14 del 7 marzo 1964 ha affermato che “il divieto del mandato imperativo comporta che il parlamentare è libero di votare secondo gli indirizzi del suo partito,  ma è anche libero di sottrarsene.
La stessa Corte prosegue affermando che “nessuna norma potrebbe legittimamente disporre che derivino conseguenze a carico del parlamentare per il fatto che egli abbia votato contro le direttive del partito”.
Ennio: prof.,  e se Renzi ha agito nel rispetto dello Statuto del suo Partito?
Vezio: caro Ennio tutte le leggi sono disposte come in una scala alla cui sommità troviamo la Costituzione che è la legge fondamentale dello Stato alla quale tutte le leggi sottostanti alla Costituzione devono rapportarsi in un rapporto “ gerarchico” compresi gli Statuti dei Partiti..
Ne consegue che se l’art. 67 della Costituzione ha introdotto il principio del divieto del  “mandato imperativo”,  detti Statuti, che gerarchicamente sottostanno alla Costituzione,  sono da ritenersi in palese contrasto con il suddetto arti 67 perché di fatto hanno trasformato i singoli Parlamentari in meri portavoce delle Segreterie dei  Partiti.
Comunque, anche a voler per un attimo tralasciare quanto fin qui detto, non possiamo non farci una domanda: se il Parlamento non è più la sede dove si parla, ci si confronta, ma la sede dove si ratificano decisione prese altrove, a che servono 630 Deputati?
Ebbene: visto che è all’esame del Parlamento anche la riforma costituzionale, si riducano i componenti della Camera a 400; ne guadagnerà anche la celerità decisionale del Parlamento.
(dai dialoghi svolti al Circolo della Concordia)

gcastronovo.blogspot.it

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